IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Bari, approvato
con  regio   decreto  14   ottobre  1926,   n.  2134,   e  successive
modificazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto   il  decreto   ministeriale  19   luglio  1996   recante  le
modificazioni  all'ordinamento didattico  universitario del  corso di
laurea in scienze ambientali;
  Viste  le  deliberazioni  delle  autorita'  accademiche  di  questa
Universita';
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17,
commi 95 e 101;
  Vista la nota di indirizzo prot.  1/98 del 16 giugno 1998 "legge 15
maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica";
  Visto  il  parere  del   Comitato  universitario  di  coordinamento
regionale del 21 febbraio 1998;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  apportare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' di Bari, emanato
con  decreto rettorale  n. 7772  del 22  ottobre 1996  pubblicato nel
supplemento  n. 183  alla Gazzetta  Ufficiale n.  255 del  30 ottobre
1996, non contiene ordinamenti didattici;
  Considerato  che  nelle  more   della  emanazione  del  regolamento
didattico  di   ateneo  le  modifiche  di   statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Bari  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Nel  Tit. IX  -  Facolta'  di agraria,  l'art.  71  e' soppresso  e
sostituito dal seguente nuovo articolo:
  "Art. 71. - La facolta' di agraria conferisce:
   la laurea in scienze e tecnologie agrarie;
   la laurea in scienze forestali ed ambientali;
   la laurea in scienze ambientali - indirizzo agrario".